Statuto

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Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituita l'"Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale" (AIFIA), associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4. L'Associazione ha sede legale in Bologna (BO) e potrà istituire sedi secondarie, delegazioni o sezioni locali in altre località del territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima assemblea dei soci, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto, ma solo l’obbligo di comunicazione agli enti competenti. L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata nel tempo.

Art. 2 – Scopi e Attività

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare e qualificare la figura professionale del Formatore in Intelligenza Artificiale, promuovendo le competenze dei propri associati e garantendo il rispetto di elevati standard etici e professionali nello svolgimento dell'attività. In particolare, l'Associazione si propone di:

  • Rappresentanza e tutela professionale: rappresentare gli interessi comuni dei formatori in ambito Intelligenza Artificiale presso istituzioni, enti e contesti pubblici e privati, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva;

  • Formazione permanente: promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale costante dei propri soci, anche tramite l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, conferenze e altre iniziative formative;

  • Standard qualitativi ed etici: adottare un Codice deontologico (ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005) e vigilare sul rispetto delle relative norme etiche da parte degli associati, stabilendo sanzioni disciplinari in caso di violazione;

  • Certificazione di qualità: attestare, su richiesta, la qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della L.4/2013, art. 7, mediante il rilascio di un attestato di qualità e di qualificazione professionale ai soci in possesso dei requisiti richiesti;

  • Sportello per il consumatore: attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore (ai sensi dell'art. 2, c.4 L.4/2013) per fornire informazioni sull'attività professionale dei formatori in AI, sugli standard qualitativi richiesti agli associati e per raccogliere eventuali segnalazioni o reclami da parte degli utenti dei servizi;

  • Promozione culturale: diffondere la conoscenza dell'intelligenza artificiale e delle metodologie didattiche ad essa applicate, anche attraverso pubblicazioni, siti web, partecipazione a progetti, collaborazioni con università, centri di ricerca, altre associazioni nazionali e internazionali;

  • Normazione tecnica: collaborare all'elaborazione di norme tecniche UNI relative all'attività professionale dei formatori in AI, partecipando ai lavori degli organi di normazione competenti o fornendo contributi nelle fasi di inchiesta pubblica (ai sensi dell'art. 9 L.4/2013).

L'Associazione potrà compiere tutte le attività (nei limiti consentiti dalla legge) utili al raggiungimento degli scopi sociali, incluse attività di consulenza, istituzione di gruppi di lavoro o commissioni, stipula di convenzioni e partenariati, purché non in contrasto con la natura non profit dell'ente e con la normativa vigente. Sono espressamente vietate attività riservate per legge a professioni organizzate in ordini o collegi o comunque attività professionali regolamentate da normative specifiche (art. 1 e 2 L.4/2013).

Art. 3 – Categorie di Soci

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

  • Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo in data .... I Soci Fondatori sono espressamente: Stefano Zaniboni, Giovanni Pasquali, Antonio Pisante, Sofia Ghisetti, Lorenzo Marchi, Adriano Tricerri, Patrizia Berchi. Essi godono di particolari prerogative come descritto nell'art. 4.

  • Soci Ordinari: le persone fisiche che svolgono attività di formazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale e che soddisfano i requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti interni. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo negli organi associativi.

  • Soci Aderenti: le persone fisiche (o eventualmente enti e aziende) che pur interessate alle finalità dell'Associazione non possiedono tutti i requisiti per divenire Soci Ordinari, oppure sono nuovi soci durante il periodo di prova/iniziale. I Soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali, ma possono partecipare alle attività associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
  • Soci Sostenitori: le persone fisiche, enti o società che sostengono economicamente o con altre risorse l'Associazione, condividendone le finalità. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto né di elettorato, ma possono essere invitati ad eventi e iniziative riservate e citati quali sostenitori ufficiali.

  • Soci Onorari: persone fisiche di particolare prestigio, competenza o esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale o della formazione, nominate dall'Associazione a titolo onorifico per meriti speciali. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di quote, non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche, salvo diverso invito in organi consultivi, e partecipano alle attività associative a discrezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria, sono tenuti al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Deontologico dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto.

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Deontologico dell’Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di recesso o esclusione previsti dallo Statuto. La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 – Prerogative dei Soci Fondatori

I Soci Fondatori, in virtù del loro ruolo nella costituzione dell'Associazione, godono delle seguenti prerogative speciali:

  • Partecipazione all’Assemblea Generale: i Soci Fondatori partecipano di diritto all’Assemblea Generale dei Soci, con pieno diritto di intervento e di voto, alle stesse condizioni previste per i Soci Ordinari.
  • Diritto di voto qualificato su deliberazioni straordinarie: le deliberazioni dell’Assemblea Generale riguardanti modifiche statutarie (compreso il presente articolo) o scioglimento dell’Associazione richiedono, oltre ai quorum ordinari, il voto favorevole di almeno la maggioranza semplice dei Soci Fondatori e della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto per tali materie.
  • Mandato associativo a vita: la qualifica di Socio Fondatore è permanente. I Soci Fondatori restano tali per tutto il perdurare della loro adesione all'Associazione, salvo recesso volontario o esclusione per gravi motivi ai sensi del presente Statuto.
  • Tutela delle finalità originarie: i Soci Fondatori vigilano sul perseguimento dei fini istituzionali originari dell'Associazione. In virtù di ciò, hanno facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo su questioni di particolare rilevanza, qualora ritengano che le linee guida originarie dell'Associazione siano messe in discussione.

Tali prerogative mirano a preservare la coerenza dell’indirizzo strategico originario, nel contempo garantendo la piena operatività degli organi associativi e la parità di partecipazione di tutti i Soci secondo le norme statutarie e di legge.

Art. 5 – Ammissione e Requisiti per l'Iscrizione

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro (persone fisiche e, per i soli sostenitori, anche persone giuridiche) che ne condividano gli scopi e che possiedano i requisiti di onorabilità, competenza e professionalità stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare:

  • Soci Ordinari: possono diventare soci ordinari tutti gli aspiranti che, oltre a essere maggiorenni e in possesso dei diritti civili, presentino un profilo professionale coerente con l’attività di Formatore in Intelligenza Artificiale e soddisfino requisiti oggettivi fissati dall’Associazione. Tali requisiti comprendono:
  • Il possesso di adeguati titoli di studio (es. laurea o diploma attinente e/o certificazioni professionali riconosciute nel settore);
  • Un’esperienza minima documentata nella formazione in ambito AI oppure crediti formativi equivalenti stabiliti dall’Associazione;
  • l superamento di un test di ingresso che verifica competenze tecniche, didattiche ed etiche. Il test è predisposto e periodicamente (almeno annualmente) revisionato dal Comitato Tecnico-Scientifico, che ne definisce contenuti, soglie di superamento e modalità di svolgimento.

I criteri dettagliati e le modalità operative sono consultabili nella pagina Requisiti di Ammissione.

  1. Soci Aderenti: sono le persone fisiche (o anche enti/aziende) che, pur condividendo le finalità dell’Associazione, inizialmente non possiedono tutti i requisiti oggettivi per divenire Soci Ordinari oppure sono all’inizio della propria attività professionale nel settore (es. neo-formatori, studiosi, appassionati). I Soci Aderenti non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali, ma possono partecipare alle attività associative secondo le modalità stabilite dall’Associazione. Il passaggio da Socio Aderente a Socio Ordinario avviene non appena l’associato abbia acquisito i requisiti necessari – ad esempio superando l’eventuale test di ammissione previsto: una volta dimostrato il possesso dei requisiti oggettivi richiesti per i Soci Ordinari, l’aderente viene ammesso in tale categoria su propria richiesta.
  2. Soci Sostenitori: l'ammissione come socio sostenitore avviene su domanda dell'interessato (persona fisica o rappresentante dell'ente) o su invito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo verifica la serietà dell'interesse a sostenere l'Associazione e può stipulare eventuali accordi di sponsorizzazione o supporto.

  3. Soci Onorari: sono nominati dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, personalità di chiara fama o professionalità distintasi nell'ambito di interesse dell'Associazione. L'accettazione dell'incarico di socio onorario avviene per iscritto. Il numero dei soci onorari non influisce sul conteggio dei soci ai fini statutari e non è computato per il calcolo dei quorum assembleari.

La procedura di ammissione prevede che l'aspirante socio (ordinario, aderente o sostenitore) presenti domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo e fornendo i documenti richiesti (curriculum professionale, titoli di studio, eventuali referenze, accettazione del Codice Deontologico). Il Consiglio Direttivo esamina la domanda entro un termine ragionevole (di norma 60 giorni) e delibera sull'ammissione con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Dell’accettazione o dell’eventuale rifiuto della domanda di adesione viene data comunicazione scritta e motivata all’interessato. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo esplicita nella comunicazione le ragioni della decisione – ad esempio, la mancanza dei requisiti previsti o l’incompatibilità delle attività del richiedente con gli scopi associativi. L’aspirante socio la cui domanda sia stata respinta potrà ripresentarla dopo almeno 6 mesi, qualora ritenga di aver superato le cause dell’iniziale rifiuto.

Il rapporto associativo decorre dalla data della delibera di ammissione. Con l'iscrizione, il nuovo socio si impegna al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e del Codice Deontologico, nonché al versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria, hanno diritto di:

  • partecipare alle attività, iniziative ed eventi promossi dall'Associazione, secondo le modalità stabilite di volta in volta dagli organi competenti;
  • usufruire dei servizi offerti dall'Associazione ai soci (ad esempio: accesso a materiali, convenzioni, sportello di consulenza, opportunità di formazione), alle condizioni eventualmente previste;
  • ricevere le pubblicazioni, le comunicazioni ufficiali e le notizie relative alla vita associativa.

I Soci Ordinari (e i Soci Fondatori, in quanto equiparati a ordinari quanto a diritti) hanno inoltre diritto di:

  • partecipare con diritto di voto alle Assemblee sociali (ordinarie e straordinarie);
  • essere eletti ed eleggere gli organi sociali previsti dal presente Statuto, nel rispetto di eventuali requisiti di anzianità o professionalità specificati;
  • utilizzare, se in regola con i requisiti, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato dall'Associazione (vedi art. 18) e fare menzione della propria appartenenza all'Associazione a fini professionali, secondo le linee guida approvate;
  • proporre candidature, iniziative o mozioni da sottoporre agli organi dell'Associazione e richiedere informazioni sull'andamento della stessa.

I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto (eventualmente con facoltà di intervento su invito del Presidente dell'Assemblea), nonché collaborare alle attività associative e far parte di commissioni consultive o gruppi di lavoro su nomina del Consiglio Direttivo, ma non possono candidarsi né votare per le cariche sociali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

  • osservare scrupolosamente le norme statutarie, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi associativi;
  • condividere e promuovere gli scopi dell'Associazione, mantenendo un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione stessa, degli altri soci e dei terzi con cui entrano in contatto nell'esercizio dell'attività professionale;
  • rispettare il Codice Deontologico adottato dall'Associazione, improntando la propria attività ai principi di etica, competenza, integrità e diligenza professionale; in particolare, astenersi da comportamenti che possano ledere il decoro e l'onorabilità della categoria professionale rappresentata;
  • partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo - nei limiti delle proprie possibilità - collaborazione per il perseguimento degli scopi comuni;
  • versare puntualmente le quote associative annuali stabilite e ogni eventuale contributo straordinario deliberato dall'Assemblea per il finanziamento di specifiche attività (ad eccezione dei soci onorari, esonerati);
  • mantenere aggiornati i propri dati anagrafici e di contatto presso l'Associazione, comunicando tempestivamente eventuali variazioni;
  • per i Soci Ordinari (e i Fondatori in attività professionale): adempiere all'obbligo di aggiornamento professionale permanente, partecipando a iniziative formative e di sviluppo professionale. L'Associazione richiede ai soci ordinari di accumulare un minimo di crediti formativi o ore di formazione annuali, secondo quanto stabilito dal Comitato Tecnico-Scientifico, e adotta strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo (es. registrazione delle attività formative svolte, richieste di attestati di partecipazione, ecc.);
  • stipulare, se previsto per la propria attività, un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, dando comunicazione all'Associazione del relativo possesso (tale aspetto può influire sull'attestazione di qualità, v. art. 18).

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall’inizio dell’anno sociale comporta lo stato di morosità del socio. Il socio moroso, dopo formale sollecito da parte del Tesoriere, perde temporaneamente il diritto di voto e gli altri diritti sociali fino alla regolarizzazione della sua posizione. Il protrarsi della morosità oltre la fine dell’esercizio sociale in corso costituisce grave inadempimento e può comportare l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art. 7.

I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né pretese di rimborso delle quote versate, nemmeno in caso di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 7 – Recesso, Decadenza ed Esclusione del Socio

La qualifica di socio si perde per:

  • Recesso: ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata o PEC) indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa indicazione nella stessa. Il socio receduto è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso se dovuta e non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna quota del patrimonio.
  • Decadenza automatica: il sopravvenire di circostanze che rendano impossibile la permanenza del socio nell'Associazione (ad esempio: per le persone fisiche, morte o perdita della capacità di agire; per i soci sostenitori persone giuridiche, scioglimento o fallimento dell'ente) determina la cessazione immediata della qualifica di socio.
  • Esclusione per morosità: come previsto all'art. 6, il mancato pagamento della quota annuale per un periodo prolungato (di norma, oltre l'anno sociale di riferimento) comporta l'esclusione automatica del socio per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione per morosità viene comunicata per iscritto all'interessato.
  • Esclusione disciplinare: in caso di gravi violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti, del Codice Deontologico, o di comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Associazione o della professione, il socio può essere escluso dall'Associazione per motivi disciplinari. La procedura disciplinare è istruita dalla Commissione Etica e decisa in via definitiva dal Collegio dei Probiviri (artt. 14-15), assicurando il diritto al contraddittorio e alla difesa del socio incolpato. L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica all'interessato della delibera motivata di espulsione.

Le deliberazioni di esclusione (sia per morosità che disciplinare) sono comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Contro il provvedimento di esclusione disciplinare, il socio escluso può proporre, entro 30 giorni, ricorso interno al Collegio dei Probiviri (se non già investito) o, esaurite le vie associative, adire le vie legali ordinarie.

Il socio cessato per qualsiasi causa non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Egli rimane obbligato verso l'Associazione per eventuali debiti o obbligazioni assunti in qualità di socio durante il periodo di appartenenza.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. L'Assemblea Generale dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente (e il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se nominati);
  4. Il Comitato Tecnico-Scientifico;
  5. La Commissione Etica;
  6. Il Collegio dei Probiviri (detto anche Collegio dei Garanti);
  7. L'Organo di Controllo o Revisore dei Conti (se istituito).

Tutte le cariche associative, ad eccezione di eventuali collaboratori esterni retribuiti deliberati dal Consiglio Direttivo per specifiche funzioni, sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione. Ne fanno parte con diritto di voto tutti i Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e con gli obblighi formativi. I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

Convocazione: L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) e degli eventuali documenti programmatici (bilancio preventivo, piani di attività), nonché per il rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato. L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, il Presidente deve procedere alla convocazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o telematico) della riunione, in prima e seconda convocazione. L'avviso deve essere comunicato ai soci aventi diritto di voto con idoneo mezzo (lettera, email, PEC o pubblicazione in area riservata del sito associativo) almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni, purché sia garantita la più ampia informazione a tutti gli aventi diritto.

Costituzione e quorum deliberativi: L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (anche per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci votanti presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) sono assunte, salvo differentemente stabilito dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati al momento della votazione.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Come disposto all'art. 4, le modifiche statutarie richiedono inoltre il voto favorevole di almeno la maggioranza semplice dei Soci Fondatori.

Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio (art. 19) è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i soci aventi diritto di voto iscritti all'Associazione. Anche in tal caso è indispensabile il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

Svolgimento e votazioni: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario (di norma il Segretario dell'Associazione, se presente) per la redazione del verbale della riunione. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ciascun socio votante non può rappresentare più di due altri soci. Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo in carica per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio annuale (rendiconto economico-finanziario) o la loro responsabilità. Le votazioni in Assemblea avvengono usualmente per alzata di mano o per appello nominale su decisione del Presidente dell'Assemblea; possono avvenire a scrutinio segreto qualora si tratti di deliberazioni concernenti persone (es. elezione degli organi sociali o provvedimenti disciplinari) o se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

È ammessa, se necessario, la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e abbiano la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di visionare e trasmettere documenti e di esprimere il proprio voto simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Di ogni riunione assembleare viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e conservato nel libro verbali dell'Assemblea dei soci, reso disponibile ai soci per consultazione.

Competenze dell'Assemblea: L'Assemblea dei soci:

  • approva le linee generali del programma di attività annuale e pluriennale dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
  • discute e approva il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) e l'eventuale bilancio preventivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (se istituito);
  • elegge, ogni quattro anni o alla scadenza del mandato, i membri elettivi del Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali elettivi previsti (Commissione Etica, Collegio dei Probiviri, Organo di Controllo), secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e da eventuali regolamenti elettorali;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto;
  • delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, come da art. 19;
  • approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Codice Deontologico dell'Associazione ed eventuali sue modifiche;
  • approva eventuali regolamenti interni che disciplinino aspetti della vita associativa non dettagliati dal presente Statuto (es. regolamenti per i soci, regolamenti elettorali, ecc.);
  • delibera su qualunque argomento sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o, nei casi previsti, dai soci proponenti la convocazione.

Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea.

Composizione: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da 3 a 5. I membri elettivi del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data della loro elezione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo. Essi sono rieleggibili senza limiti. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Per poter essere eletti nel Consiglio Direttivo, i Soci devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dallo Statuto (art. 5) e devono risultare iscritti all'Associazione da almeno 24 mesi come Soci Ordinari o, se l’Associazione è costituita da un periodo inferiore, dalla data di costituzione della stessa, alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva. Sono esclusi dalla candidatura quanti si trovino in situazioni di incompatibilità gravi (es: ricoprire analoghe cariche direttive in altre associazioni con scopi identici o in conflitto di interesse con AIFIA).

Decadenza e vacanze: I consiglieri decadono dal mandato prima della scadenza in caso di:

  • dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio;
  • perdita della qualifica di socio (per recesso od esclusione);
  • sopravvenuta incompatibilità o incapacità, o violazione grave dei doveri connessi alla carica;
  • assenza ingiustificata a un numero consecutivo di riunioni del Consiglio Direttivo (stabilito in 3) senza valida motivazione, su delibera del Consiglio stesso.

In caso di cessazione di un consigliere prima del termine del mandato, il Consiglio Direttivo può cooptare al suo posto il primo dei non eletti (se presente una graduatoria dall'ultima elezione) oppure un altro socio ordinario ritenuto idoneo, con ratifica alla prima Assemblea utile. Il consigliere cooptato rimane in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio in carica. Qualora vengano a mancare consiglieri tali che il numero dei membri in carica scenda al di sotto di 3, il Presidente o l'Organo di Controllo (se istituito) devono convocare senza indugio l'Assemblea straordinaria per l'elezione dei nuovi consiglieri o la rideterminazione del numero di membri.

Funzionamento: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (o da un Consigliere Fondatore). Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente ordine del giorno inviato con almeno 7 giorni di anticipo (o 3 giorni in caso d'urgenza) a mezzo idoneo (email/PEC). Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità telematiche (videoconferenza), alle medesime condizioni di cui all'art. 9 per le assemblee telematiche.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (normalmente il Presidente). Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Competenze del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati all'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio:

  • elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (come da art. 11-12);
  • dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e ne cura l'osservanza;
  • predispone annualmente il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, corredati da una relazione sull'attività svolta e programmatica sull'attività futura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • gestisce il fondo comune e il patrimonio dell'Associazione, curando la tenuta dei libri contabili e sociali; definisce l'ammontare delle quote associative annuali e le modalità di riscossione, salvo ratifica assembleare se prevista;
  • delibera sull'ammissione dei nuovi soci e su eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare o decadenza per morosità (come da art. 7), nel rispetto delle prerogative dei Soci Fondatori e delle procedure disciplinari;
  • stabilisce le strategie e le iniziative per il perseguimento degli scopi sociali (programmi di formazione, eventi, progetti, convenzioni, comunicazione), anche sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
  • istituisce Commissioni e Comitati interni per ambiti specifici (ad esempio rapporti con sedi locali, gruppi di lavoro su progetti speciali, ecc.) e ne nomina i responsabili; nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (art. 13) ed eventualmente designa i membri della Commissione Etica qualora l'Assemblea non vi provveda;
  • propone all'Assemblea il Codice Deontologico e le sue modifiche, elaborandone i contenuti in collaborazione con la Commissione Etica;
  • vigila sull'osservanza dello Statuto e del Codice Deontologico da parte dei soci, segnalando eventuali infrazioni alla Commissione Etica per gli opportuni procedimenti;
  • cura i rapporti con enti, istituzioni, altre associazioni od organizzazioni affini, designando rappresentanti dell'Associazione in tali sedi ove necessario;
  • delibera l'eventuale adesione dell'Associazione a forme federative o aggregative con altre associazioni professionali (ai sensi dell'art. 3 L.4/2013), salva ratifica dell'Assemblea;
  • può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri (in particolare al Presidente o ad altri consiglieri per compiti specifici), o a commissioni consultive appositamente nominate, con facoltà di revoca delle deleghe;
  • compie, in generale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendano necessari per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea dei soci.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e coincide normalmente con la durata del Consiglio Direttivo; è rieleggibile consecutivamente senza limiti. Egli sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ed esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo, operando in conformità alle deliberazioni di quest'ultimo e dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

  • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, curando che siano fornite adeguate informazioni sugli argomenti da trattare;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, vigilando sul buon funzionamento dell'Associazione e sull'osservanza dello Statuto;
  • firma gli atti ufficiali e la corrispondenza a nome dell'Associazione; può aprire conti correnti bancari o postali ed effettuare operazioni finanziarie in nome dell'Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo;
  • prepara, con la collaborazione del Tesoriere, gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da sottoporre al Consiglio e quindi all'Assemblea;
  • propone al Consiglio la nomina dei responsabili dei settori di attività e dei comitati previsti (Comitato Tecnico-Scientifico, ecc.), coordinandone le attività;
  • adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili e di ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
  • mantiene i rapporti con le istituzioni, le autorità, i media e altri enti esterni, rappresentando l'Associazione secondo le linee stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • esercita ogni altra funzione non specificatamente attribuita da Statuto ad altri organi, nell'interesse dell'Associazione.

Vicepresidenza e supplenza: In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente (art. 12) o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. In caso di cessazione definitiva del Presidente (dimissioni, decadenza, decesso), il Vicepresidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente tra i consiglieri (o cooptare un nuovo consigliere, se necessario, prima dell'elezione, secondo le procedure statutarie). Fino alla nuova elezione, il Vicepresidente assume ad interim le funzioni di Presidente limitatamente agli affari ordinari.

Revoca del Presidente: Il Presidente può essere revocato dalla sua carica prima della scadenza del mandato esclusivamente per giusta causa e con provvedimento motivato. La revoca deve essere deliberata:

  • o dal Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri in carica (escludendo il voto del Presidente stesso);
  • oppure dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto presenti.

In entrambi i casi, deve essere garantito al Presidente il diritto di essere preventivamente ascoltato a propria difesa. In caso di revoca, il Consiglio Direttivo (o in subordine l'Assemblea) provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 12 – Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Allo scopo di coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, designa al proprio interno:

  • uno o più Vicepresidenti (di norma uno), che assistono il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri per gli affari correnti. Il Vicepresidente vicario assume temporaneamente la rappresentanza legale in assenza del Presidente;
  • un Segretario, al quale compete la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali, ecc.), la gestione della corrispondenza e degli archivi dell'Associazione, nonché il supporto amministrativo al Presidente per il disbrigo delle attività ordinarie;
  • un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria: cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata dell'Associazione, effettua i pagamenti su mandato del Presidente, tiene aggiornata la contabilità e la documentazione delle entrate e uscite, predispone insieme al Presidente il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il Tesoriere tiene aggiornato l'inventario del patrimonio dell'Associazione e relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione economico-finanziaria.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona se il Consiglio lo ritiene opportuno, specialmente in caso di Consiglio Direttivo composto dal numero minimo di membri. Il Consiglio può anche nominare un Vicepresidente vicario e uno o più Vicepresidenti aggiunti con compiti specifici (es. Vicepresidente per le relazioni esterne).

I titolari delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza (o giunta esecutiva) dell'Associazione per il coordinamento operativo, se del caso. Essi riferiscono del proprio operato al Consiglio Direttivo collegialmente.

Art. 13 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione con il compito di garantire un elevato livello di qualità nelle attività formative e professionali svolte dai soci e di promuovere la formazione permanente degli stessi. Esso costituisce la "struttura tecnico-scientifica" dell'Associazione dedicata alla formazione continua (ai sensi dell'art. 5, c.2, lett. d) L.4/2013).

Composizione: Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da esperti nelle materie di interesse dell'Associazione (formazione, pedagogia, intelligenza artificiale, tecnologie, etica, ecc.), scelti in parte tra i soci e in parte, se opportuno, anche tra non soci (accademici, professionisti, rappresentanti del mondo del lavoro o degli utenti). Il numero dei componenti e la loro qualifica sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze (indicativamente 3-7 membri). I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per un periodo di 3 anni, rinnovabile. Il Consiglio Direttivo può revocare o sostituire membri del Comitato per giustificati motivi (es. inattività o cessata collaborazione).

Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore, che funge da referente verso il Consiglio Direttivo e presiede le riunioni del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato può partecipare, con funzione di collegamento, un membro del Consiglio Direttivo (ad esempio il Presidente o un consigliere delegato alla formazione), senza diritto di voto se non parte del Comitato.

Funzioni: Il Comitato Tecnico-Scientifico:

  • collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei percorsi di formazione continua per gli associati, stabilendo gli standard formativi, i programmi dei corsi, i requisiti per l'accreditamento delle attività formative ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale;
  • progetta, aggiorna e valida il test di ingresso per l’ammissione nella categoria dei Soci Ordinari, definendone i contenuti, le modalità di somministrazione e le soglie di superamento;
  • valuta ed accredita eventualmente eventi formativi esterni o corsi di terzi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per i soci;
  • verifica periodicamente l'effettiva partecipazione dei soci alle attività di aggiornamento professionale e trasmette alla Commissione Etica o al Consiglio Direttivo i nominativi dei soci che risultassero inadempienti rispetto agli obblighi formativi, per gli eventuali provvedimenti del caso;
  • fornisce pareri tecnico-scientifici al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito alla definizione degli "standard qualitativi e di qualificazione professionale" che gli iscritti devono rispettare nello svolgimento dell'attività (in relazione anche al rilascio dell'attestazione di qualità, v. art. 18);
  • supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione dei requisiti professionali dei nuovi aspiranti soci ordinari, esprimendo un parere su titoli di studio, esperienze e competenze presentate nelle domande di ammissione, se richiesto;
  • promuove l'innovazione didattica e lo scambio di conoscenze tra i soci: può organizzare gruppi di studio, commissioni di ricerca, pubblicare linee guida o quaderni tecnici sulle best practice nella formazione in AI;
  • mantiene i collegamenti con il mondo accademico e della ricerca in materia di intelligenza artificiale, segnalando all'Associazione novità, opportunità di collaborazione e sviluppi rilevanti per la qualificazione dei formatori;
  • svolge ogni altro compito a carattere tecnico o scientifico che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle per parere o gestione.

Il funzionamento dettagliato del Comitato può essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo, che stabilisce ad esempio la cadenza delle riunioni (di norma almeno semestrali), le modalità di convocazione, di verbalizzazione e di raccordo con gli organi sociali.

Art. 14 – Commissione Etica

La Commissione Etica è l'organo incaricato di promuovere e vigilare sul rispetto dei principi deontologici del Codice Deontologico da parte dei soci, nonché di intervenire in prima istanza nei procedimenti disciplinari interni. Essa opera per assicurare che l'esercizio della professione da parte dei soci avvenga in conformità ai principi di correttezza, competenza e rispetto degli utenti.

Composizione: La Commissione Etica è composta da 3 membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci (ordinari o fondatori) che offrano garanzia di indipendenza, equilibrio e comprovata moralità. I membri della Commissione Etica non possono contemporaneamente ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Probiviri, al fine di garantire la necessaria autonomia di giudizio. La Commissione elegge tra i suoi membri un Presidente (chiamato anche Garante Etico) che ne coordina i lavori e funge da referente verso gli altri organi. La durata del mandato dei membri della Commissione Etica è di 4 anni, coincidente con il mandato degli organi sociali eletti, ed essi sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

In sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo può nominare d'ufficio i componenti della Commissione Etica, con mandato provvisorio fino alla successiva Assemblea, per consentire l'avvio immediato delle attività disciplinari e deontologiche.

Funzioni: La Commissione Etica:

  • promuove la conoscenza e l'aggiornamento del Codice Deontologico dell'Associazione: può proporre modifiche o integrazioni al Codice, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti (Consiglio Direttivo e Assemblea);
  • riceve segnalazioni, reclami o esposti relativi a presunte violazioni del Codice Deontologico o comportamenti scorretti da parte di soci, sia da altri soci, sia da terzi (es. utenti dei servizi dei soci);
  • esamina d'ufficio eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi riguardanti i soci, segnalate dal Consiglio Direttivo o dai Probiviri;
  • avvia l'istruttoria sui procedimenti disciplinari: per ogni segnalazione ricevuta, la Commissione valuta la fondatezza preliminare e, se la ritiene ammissibile, contesta formalmente al socio interessato le violazioni presunte, raccoglie eventuali memorie difensive, prove e testimonianze;
  • tenta, ove possibile e per infrazioni minori, una conciliazione bonaria o ammonisce verbalmente il socio per condotte lievi, se ritenuto sufficiente;
  • al termine dell'istruttoria, redige una relazione dettagliata sull'esito delle indagini interne e formula una proposta di decisione disciplinare, da sottoporre al Collegio dei Probiviri per la deliberazione finale. Nel caso di infrazioni lievi e riconosciute, la Commissione può limitarsi a irrogare un richiamo scritto o una censura al socio, informandone i Probiviri;
  • monitora nel tempo la condotta professionale dei soci, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali problematiche sistemiche o necessità di interventi formativi specifici su temi etici;
  • svolge attività consultiva: risponde a quesiti di natura deontologica posti da soci sull'interpretazione del Codice o su come comportarsi in situazioni eticamente complesse;
  • collabora con organi esterni, se del caso, in materie di etica professionale, e con lo sportello di riferimento per il consumatore per gestire reclami che comportino profili disciplinari.

Le riunioni e le attività della Commissione Etica sono riservate. La Commissione agisce con imparzialità e riservatezza, garantendo il contraddittorio con gli interessati. Di ogni caso trattato viene redatto un fascicolo agli atti, con esito e decisioni, conservato agli archivi dell'organo.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia interna dell'Associazione, competente a decidere in via autonoma sui procedimenti disciplinari a carico dei soci e a dirimere eventuali controversie all'interno dell'Associazione. Esso garantisce imparzialità e terzietà nelle decisioni disciplinari, come richiesto dall'art. 5, c.2, lett. a) L.4/2013.

Composizione: Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri titolari e 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci (ordinari o fondatori) oppure tra persone esterne all'Associazione di indubbia indipendenza e competenza (ad esempio professionisti del diritto o figure di garanzia). È auspicabile che almeno uno dei membri titolari sia un esperto in materie giuridiche o abbia esperienza in organi di disciplina. I Probiviri non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo né della Commissione Etica. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo mandato. In caso di cessazione anticipata di un Probiviro, subentra un supplente secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'Assemblea, fino a nuova elezione.

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri un Presidente del Collegio, che coordina i lavori e cura le comunicazioni verso l'esterno. Il Collegio può adottare un regolamento interno di procedura, purché in armonia con lo Statuto e il Codice Deontologico.

Funzionamento e competenze disciplinari: Il Collegio dei Probiviri, ricevuta dalla Commissione Etica la relazione conclusiva su un procedimento disciplinare (art. 14), esamina il caso in piena autonomia e decide quali sanzioni eventualmente irrogare al socio incolpato. Al fine di garantire il diritto di difesa, il Collegio:

  • convoca il socio interessato, consentendogli di presentare memorie scritte e di essere ascoltato personalmente, eventualmente assistito da un altro socio o da un legale di fiducia;
  • può svolgere eventuali ulteriori accertamenti o audizioni di testimoni, se lo ritiene necessario ai fini della decisione;
  • valuta tutti gli elementi raccolti e, tenuto conto della gravità dei fatti, dei precedenti e delle circostanze attenuanti o aggravanti, delibera in camera di consiglio la sanzione disciplinare ritenuta adeguata oppure l'archiviazione del caso.

Le possibili sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri può infliggere sono (graduate secondo la gravità):

  • richiamo scritto (formale ammonizione);
  • sospensione temporanea dall'Associazione (con congelamento di ogni diritto associativo per un periodo da 1 a 12 mesi);
  • decadenza da eventuali cariche sociali ricoperte;
  • esclusione definitiva dall'Associazione (espulsione).

La decisione del Collegio è adottata a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il deliberato, comprensivo di motivazione, viene comunicato per iscritto al socio interessato e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo e alla Commissione Etica, ed è immediatamente esecutivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive nell'ambito associativo. Il socio destinatario di sanzione ha facoltà, esauriti i gradi interni, di ricorrere alle vie legali ordinarie solo per questioni di legittimità o gravi irregolarità del procedimento.

Altre funzioni dei Probiviri: Oltre alla giurisdizione disciplinare, il Collegio dei Probiviri:

  • esamina e decide, su istanza delle parti interessate, eventuali controversie insorte tra soci in relazione alla vita associativa o all'interpretazione/applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
  • funge da organo di conciliazione in caso di divergenze gravi tra organi dell'Associazione (es. tra Consiglio Direttivo e Assemblea, o tra Consiglio e Commissione Etica), formulando pareri e soluzioni che tutelino l'interesse dell'Associazione;
  • verifica, su richiesta di qualunque socio o organo sociale, la conformità alla legge e allo Statuto delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, segnalando eventuali irregolarità all'Assemblea o, nei casi urgenti, sospendendone cautelarmente l'esecuzione e convocando l'Assemblea per le determinazioni del caso;
  • riceve eventuali ricorsi presentati da aspiranti soci la cui domanda di ammissione sia stata respinta, limitatamente a profili di palese arbitrarietà o disparità di trattamento, esprimendo un parere in merito che il Consiglio Direttivo è tenuto a riesaminare (resta fermo il principio che l'ammissione è in ogni caso subordinata al gradimento dei fondatori).

Il Collegio dei Probiviri agisce con imparzialità e riservatezza. I suoi membri, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza.

Art. 16 – Organo di Controllo (Revisore dei Conti)

L'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico), se istituito, vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, garantendo la corretta tenuta delle scritture contabili e il rispetto delle norme di legge e statutarie in materia economico-finanziaria. Tale organo, previsto in conformità alle buone prassi associative e alle indicazioni del MIMIT per le associazioni professionali (art. 5 L.4/2013), funge da garante della trasparenza verso i soci e i terzi.

Composizione: L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno (ad esempio in relazione alla crescita dimensionale dell'Associazione o all'entità delle risorse gestite), può nominare un Organo di Controllo. Esso può essere costituito secondo una delle seguenti modalità:

  • Collegio dei Revisori dei Conti: composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I Revisori vengono scelti preferibilmente tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali o aventi specifica competenza in materia contabile e di bilanci. Non possono far parte del Collegio i consiglieri in carica o altri titolari di cariche nell'Associazione, per assicurare l'indipendenza. L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio dei Revisori, preferibilmente un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Legali, che coordina i lavori.

  • Revisore Unico: in alternativa al Collegio, l'Assemblea può nominare un solo Revisore (con eventualmente un supplente). Anche il Revisore Unico deve preferibilmente essere persona qualificata (revisore legale, commercialista, o esperto contabile) esterna agli organi sociali.

L'Organo di Controllo, collegiale o unico, se istituito, rimane in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata del Revisore Unico o di un Revisore del Collegio, subentra l'eventuale supplente fino alla successiva Assemblea, che provvede alle necessarie integrazioni.

Funzioni: L'Organo di Controllo (se istituito):

  • verifica la corretta gestione finanziaria dell'Associazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e documenti contabili;
  • esamina i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni illustrative per l'Assemblea dei soci. In tali relazioni dà atto dei controlli eseguiti e può formulare rilievi e suggerimenti per una migliore gestione;
  • effettua verifiche di cassa e sulla consistenza di eventuali valori o beni di proprietà dell'Associazione, almeno una volta ogni trimestre, redigendo verbale delle operazioni compiute;
  • vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto da parte del Consiglio Direttivo nella gestione economica, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e potendo proporre provvedimenti correttivi;
  • partecipa, tramite almeno uno dei suoi componenti, alle riunioni dell'Assemblea (ed eventualmente del Consiglio Direttivo, se invitato), con facoltà di parola sulle materie di propria competenza ma senza diritto di voto;
  • se riscontra gravi irregolarità nella gestione o emergenze finanziarie, ha la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria per riferire ai soci e assumere provvedimenti;
  • svolge ogni altro controllo demandatogli dalle leggi vigenti o volontariamente affidatogli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in materia contabile e finanziaria.

L'Organo di Controllo, se istituito, può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di procedure di audit e chiedere al Consiglio Direttivo l'esibizione di documenti, contratti, registri e qualsiasi atto reputi necessario. Può altresì fornire pareri consultivi al Consiglio Direttivo su piani di investimento, progetti onerosi o gestione del patrimonio, se richiesto.

I revisori sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite e rispondono del loro operato secondo quanto previsto dal Codice Civile in tema di mandato. L'incarico di revisore, se affidato a professionista esterno, può prevedere un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 17 – Risorse Economiche e Bilancio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali versate dai soci nelle misure determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (differenziate eventualmente per categoria di socio);
  • eventuali contributi straordinari richiesti ai soci, previa delibera assembleare, per finanziare specifiche attività o progetti;
  • erogazioni liberali, donazioni o lasciti da parte di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che intendano sostenere l'Associazione;
  • contributi, sovvenzioni o finanziamenti eventualmente concessi da enti pubblici locali, nazionali o internazionali, o da fondazioni e altre istituzioni, per la realizzazione di iniziative in linea con gli scopi associativi;
  • proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie nei limiti consentiti: ad esempio, ricavi da corsi di formazione, seminari, pubblicazioni, servizi di certificazione, consulenze o convenzioni svolte dall'Associazione per i soci o per terzi (purché tali attività siano non prevalenti e finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali);
  • ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura non commerciale dell'ente, inclusi eventuali redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio (interessi su depositi, ecc.).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali dotazioni, fondi o capitali acquisiti a titolo gratuito o oneroso dall'Associazione nel corso della sua esistenza.

Divieto di distribuzione utili: L'Associazione non ha fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale (utili o surplus) non possono in nessun caso essere distribuiti ai soci, neppure in forma indiretta, ma dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione o accantonati a fondi di riserva per future attività. Analogamente, in caso di disavanzi o perdite, l'Assemblea delibererà sulle misure per ripianarli, senza che ciò possa costituire obbligo individuale di contribuzione ulteriore per i soci oltre le quote dovute (salvo volontarie contribuzioni straordinarie).

Esercizio finanziario: L'anno sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio trascorso, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione associativa e da eventuale relazione dell'Organo di Controllo (se istituito). Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale entro il mese di aprile dell'anno successivo (salvo proroghe straordinarie in caso di comprovata necessità o impedimento).

Unitamente al consuntivo, il Consiglio può presentare all'Assemblea un bilancio preventivo dell'esercizio in corso o successivo, con indicazione delle linee di spesa e di entrata previste e delle attività programmate, per informare i soci e ottenerne l'indirizzo e l'approvazione.

I bilanci e i rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione (o pubblicati nell'area riservata del sito web) nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci aventi diritto, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. L'Assemblea approva i bilanci a maggioranza semplice dei voti espressi.

Se per particolari esigenze l'Associazione necessita di contrarre debiti, accendere mutui o compiere operazioni finanziarie straordinarie, tali atti devono essere autorizzati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale

In conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013, l'Associazione istituisce un sistema di attestazione della qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai propri soci. Tale attestazione (denominata "Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi") può essere rilasciata, su richiesta, ai Soci Ordinari (e ai Soci Fondatori che esercitino la professione) che siano in regola con gli obblighi associativi e che soddisfino gli standard qualitativi definiti dall'Associazione.

Contenuto dell'attestato: L'attestato, rilasciato sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'Associazione (Presidente), attesta:

  • la regolare iscrizione del professionista all'Associazione e la sua appartenenza in qualità di socio ordinario (o fondatore);
  • il possesso, da parte del socio, di tutti i requisiti necessari per l'adesione all'Associazione (titolo di studio, esperienza professionale, onorabilità), aggiornati alla data di rilascio;
  • il rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che l'Associazione richiede ai propri iscritti per il mantenimento dell'iscrizione, inclusa la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale permanente e l'adesione al Codice Deontologico;
  • le garanzie a tutela dell'utente predisposte dall'Associazione a favore dei consumatori (esistenza di un Codice Deontologico e di un procedimento disciplinare, attivazione dello sportello per il consumatore di cui all'art. 2, comma 4 L.4/2013, copertura assicurativa professionale se obbligatoria, ecc.);
  • l'eventuale possesso, da parte del professionista, di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestato non equivale in alcun modo ad una abilitazione legale all'esercizio della professione, né costituisce titolo di studio o certificazione di competenza rilasciata da ente terzo: esso è un attestato associativo di natura privatistica, avente lo scopo di rendere trasparenti verso il mercato e l'utenza gli standard qualitativi dei soci e il loro impegno al rispetto di determinati requisiti. In particolare, l'attestato non costituisce comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Validità e rinnovo: L'attestato ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione e viene rinnovato automaticamente ad ogni rinnovo dell'iscrizione per un corrispondente periodo. Su ogni attestato è indicata la data di rilascio e di scadenza. L'attestato perde comunque immediata efficacia in caso di cessazione dell'iscrizione all'Associazione per qualsiasi motivo (recesso, esclusione, morosità), e deve essere ritirato o invalidato dall'Associazione.

Ai fini del rinnovo, il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Comitato Tecnico-Scientifico e sentita la Commissione Etica, verifica che il socio continui a possedere i requisiti richiesti: in particolare, l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale (formazione continua), l'assenza di sanzioni disciplinari a carico e la regolarità amministrativa (quote pagate). Se tali condizioni sono soddisfatte, l'attestato viene confermato per il nuovo periodo; in caso contrario, l'Associazione può sospendere o negare il rinnovo dell'attestato fino alla regolarizzazione della posizione del socio (ad esempio: completamento dei crediti formativi mancanti, ecc.).

Modalità di rilascio: Il Consiglio Direttivo stabilisce le procedure operative per la richiesta e il rilascio dell'attestato. Normalmente, l'attestato viene rilasciato al momento dell'iscrizione (o in occasione del primo rinnovo annuale) a ciascun socio ordinario che ne faccia domanda, contestualmente all'iscrizione nel registro dei soci. Può essere previsto il pagamento di un contributo spese per l'emissione dell'attestato (deliberato dall'Assemblea). L'attestato viene redatto in formato cartaceo e/o elettronico, riportante i dati essenziali del socio, le attestazioni di cui sopra, il numero di iscrizione e i riferimenti dell'Associazione, firmato dal Presidente.

L'Associazione cura la tenuta di un elenco aggiornato degli associati con indicazione dei dati significativi ai fini dell'attestazione (numero di iscrizione, data di prima iscrizione, eventuale possesso di assicurazione RC, eventuali certificazioni UNI, sanzioni disciplinari in corso, ecc.) e provvede ad aggiornare tale elenco almeno annualmente, pubblicando le informazioni rilevanti sul proprio sito web istituzionale, accessibili al pubblico, come richiesto dall'art. 5 L.4/2013. L'Associazione, su richiesta, fornisce conferma a terzi circa la validità dell'attestato di un proprio socio e il suo stato di iscrizione.

I soci che utilizzano il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale attestato di qualità hanno l'obbligo di indicare, nelle comunicazioni rivolte ai clienti, il proprio numero di iscrizione all'Associazione (art. 8, c.2 L.4/2013) e di comportarsi in modo da non ingenerare confusione con eventuali attestazioni o certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati. Ogni abuso nell'utilizzo dell'attestato o ogni informazione non veritiera contenuta nello stesso sarà perseguita ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e del Codice Deontologico dell'Associazione.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da un'Assemblea Straordinaria convocata espressamente per tale oggetto (v. art. 9), con le modalità e le maggioranze ivi previste. In particolare, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto e della maggioranza dei Soci Fondatori.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria:

  • nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scegliendoli tra i propri soci o tra professionisti qualificati, determinandone i poteri e gli eventuali compensi;
  • definisce le modalità della liquidazione del patrimonio sociale, facendo fronte dapprima al pagamento di tutte le passività in essere a carico dell'Associazione, compresi eventuali costi di liquidazione;
  • delibera la devoluzione del patrimonio residuo: eventuali beni o risorse finanziarie residue, esaurita la fase liquidatoria, dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea individua l'ente beneficiario della devoluzione, tenendo conto degli scopi perseguiti e della normativa applicabile al momento dello scioglimento.

È in ogni caso esclusa la distribuzione tra i soci del patrimonio residuo, anche in forme indirette.

Compiuta la liquidazione e la devoluzione, i liquidatori richiedono la cancellazione dell'Associazione da eventuali registri o albi in cui fosse iscritta e espletano gli adempimenti di legge relativi alla cessazione dell'ente.

Art. 20 – Disposizioni Finali e Transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt. 36 e segg. c.c.), della Legge 14/2013 e delle altre normative vigenti in materia.

L'Associazione adotta un Codice Deontologico che definisce le regole di condotta professionale per gli associati. Il Codice Deontologico, e le sue eventuali modifiche, sono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Etica. La violazione del Codice comporta l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti. Il Codice Deontologico ed i successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i soci e resi pubblici attraverso il sito web dell'Associazione.

L'Assemblea può approvare specifici Regolamenti interni per disciplinare dettagli operativi dell'attività associativa non trattati dallo Statuto (ad esempio: modalità delle elezioni sociali, procedure di funzionamento degli organi, sistemi di attribuzione dei crediti formativi, etc.). I regolamenti attuativi devono essere coerenti con lo Statuto e con la normativa vigente. In caso di contrasto prevale quanto disposto dallo Statuto.

Tutela dei dati personali: l’Associazione garantisce che i dati personali dei Soci (e dei terzi con cui entra in relazione) siano trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e della normativa italiana vigente in materia di privacy.

Norme transitorie (costituzione): In sede di costituzione dell'Associazione, i Soci Fondatori riuniti in Assemblea hanno nominato il primo Consiglio Direttivo, nelle persone di [Nome Cognome 1] (Presidente), [Nome Cognome 2] (Vicepresidente/Tesoriere) e [Nome Cognome 3] (Segretario). Il primo mandato avrà termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla costituzione. Alla medesima Assemblea si provvederà all'elezione dei nuovi organi sociali secondo le norme statutarie.

Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea dei Soci Fondatori in data 20/05/2025 e entra immediatamente in vigore. Esso annulla e sostituisce ogni eventuale precedente regolamentazione interna in contrasto. I Soci Fondatori sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la registrazione dello Statuto e per la richiesta di inclusione dell'Associazione nell'elenco tenuto dal Ministero (MIMIT) ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.4/2013 (Sezione II - associazioni professionali che rilasciano attestazione di qualità).