È costituita l'"Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale" (AIFIA), associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4. L'Associazione ha sede legale in Bologna (BO) e potrà istituire sedi secondarie, delegazioni o sezioni locali in altre località del territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima assemblea dei soci, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto, ma solo l’obbligo di comunicazione agli enti competenti. L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata nel tempo.
L'Associazione ha lo scopo di valorizzare e qualificare la figura professionale del Formatore in Intelligenza Artificiale, promuovendo le competenze dei propri associati e garantendo il rispetto di elevati standard etici e professionali nello svolgimento dell'attività. In particolare, l'Associazione si propone di:
L'Associazione potrà compiere tutte le attività (nei limiti consentiti dalla legge) utili al raggiungimento degli scopi sociali, incluse attività di consulenza, istituzione di gruppi di lavoro o commissioni, stipula di convenzioni e partenariati, purché non in contrasto con la natura non profit dell'ente e con la normativa vigente. Sono espressamente vietate attività riservate per legge a professioni organizzate in ordini o collegi o comunque attività professionali regolamentate da normative specifiche (art. 1 e 2 L.4/2013).
L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:
Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria, sono tenuti al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Deontologico dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto.
Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Deontologico dell’Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di recesso o esclusione previsti dallo Statuto. La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.
I Soci Fondatori, in virtù del loro ruolo nella costituzione dell'Associazione, godono delle seguenti prerogative speciali:
Tali prerogative mirano a preservare la coerenza dell’indirizzo strategico originario, nel contempo garantendo la piena operatività degli organi associativi e la parità di partecipazione di tutti i Soci secondo le norme statutarie e di legge.
Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro (persone fisiche e, per i soli sostenitori, anche persone giuridiche) che ne condividano gli scopi e che possiedano i requisiti di onorabilità, competenza e professionalità stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare:
I criteri dettagliati e le modalità operative sono consultabili nella pagina Requisiti di Ammissione.
La procedura di ammissione prevede che l'aspirante socio (ordinario, aderente o sostenitore) presenti domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo e fornendo i documenti richiesti (curriculum professionale, titoli di studio, eventuali referenze, accettazione del Codice Deontologico). Il Consiglio Direttivo esamina la domanda entro un termine ragionevole (di norma 60 giorni) e delibera sull'ammissione con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Dell’accettazione o dell’eventuale rifiuto della domanda di adesione viene data comunicazione scritta e motivata all’interessato. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo esplicita nella comunicazione le ragioni della decisione – ad esempio, la mancanza dei requisiti previsti o l’incompatibilità delle attività del richiedente con gli scopi associativi. L’aspirante socio la cui domanda sia stata respinta potrà ripresentarla dopo almeno 6 mesi, qualora ritenga di aver superato le cause dell’iniziale rifiuto.
Il rapporto associativo decorre dalla data della delibera di ammissione. Con l'iscrizione, il nuovo socio si impegna al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e del Codice Deontologico, nonché al versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati.
Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria, hanno diritto di:
I Soci Ordinari (e i Soci Fondatori, in quanto equiparati a ordinari quanto a diritti) hanno inoltre diritto di:
I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto (eventualmente con facoltà di intervento su invito del Presidente dell'Assemblea), nonché collaborare alle attività associative e far parte di commissioni consultive o gruppi di lavoro su nomina del Consiglio Direttivo, ma non possono candidarsi né votare per le cariche sociali.
Tutti i soci hanno il dovere di:
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall’inizio dell’anno sociale comporta lo stato di morosità del socio. Il socio moroso, dopo formale sollecito da parte del Tesoriere, perde temporaneamente il diritto di voto e gli altri diritti sociali fino alla regolarizzazione della sua posizione. Il protrarsi della morosità oltre la fine dell’esercizio sociale in corso costituisce grave inadempimento e può comportare l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art. 7.
I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né pretese di rimborso delle quote versate, nemmeno in caso di scioglimento del rapporto associativo.
La qualifica di socio si perde per:
Le deliberazioni di esclusione (sia per morosità che disciplinare) sono comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Contro il provvedimento di esclusione disciplinare, il socio escluso può proporre, entro 30 giorni, ricorso interno al Collegio dei Probiviri (se non già investito) o, esaurite le vie associative, adire le vie legali ordinarie.
Il socio cessato per qualsiasi causa non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Egli rimane obbligato verso l'Associazione per eventuali debiti o obbligazioni assunti in qualità di socio durante il periodo di appartenenza.
Sono organi dell'Associazione:
Tutte le cariche associative, ad eccezione di eventuali collaboratori esterni retribuiti deliberati dal Consiglio Direttivo per specifiche funzioni, sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione. Ne fanno parte con diritto di voto tutti i Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e con gli obblighi formativi. I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.
Convocazione: L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) e degli eventuali documenti programmatici (bilancio preventivo, piani di attività), nonché per il rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato. L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, il Presidente deve procedere alla convocazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o telematico) della riunione, in prima e seconda convocazione. L'avviso deve essere comunicato ai soci aventi diritto di voto con idoneo mezzo (lettera, email, PEC o pubblicazione in area riservata del sito associativo) almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni, purché sia garantita la più ampia informazione a tutti gli aventi diritto.
Costituzione e quorum deliberativi: L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (anche per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci votanti presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) sono assunte, salvo differentemente stabilito dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati al momento della votazione.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Come disposto all'art. 4, le modifiche statutarie richiedono inoltre il voto favorevole di almeno la maggioranza semplice dei Soci Fondatori.
Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio (art. 19) è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i soci aventi diritto di voto iscritti all'Associazione. Anche in tal caso è indispensabile il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
Svolgimento e votazioni: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario (di norma il Segretario dell'Associazione, se presente) per la redazione del verbale della riunione. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ciascun socio votante non può rappresentare più di due altri soci. Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo in carica per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio annuale (rendiconto economico-finanziario) o la loro responsabilità. Le votazioni in Assemblea avvengono usualmente per alzata di mano o per appello nominale su decisione del Presidente dell'Assemblea; possono avvenire a scrutinio segreto qualora si tratti di deliberazioni concernenti persone (es. elezione degli organi sociali o provvedimenti disciplinari) o se richiesto dalla maggioranza dei presenti.
È ammessa, se necessario, la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e abbiano la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di visionare e trasmettere documenti e di esprimere il proprio voto simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.
Di ogni riunione assembleare viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e conservato nel libro verbali dell'Assemblea dei soci, reso disponibile ai soci per consultazione.
Competenze dell'Assemblea: L'Assemblea dei soci:
Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso nei modi previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea.
Composizione: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da 3 a 5. I membri elettivi del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data della loro elezione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo. Essi sono rieleggibili senza limiti. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
Per poter essere eletti nel Consiglio Direttivo, i Soci devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dallo Statuto (art. 5) e devono risultare iscritti all'Associazione da almeno 24 mesi come Soci Ordinari o, se l’Associazione è costituita da un periodo inferiore, dalla data di costituzione della stessa, alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva. Sono esclusi dalla candidatura quanti si trovino in situazioni di incompatibilità gravi (es: ricoprire analoghe cariche direttive in altre associazioni con scopi identici o in conflitto di interesse con AIFIA).
Decadenza e vacanze: I consiglieri decadono dal mandato prima della scadenza in caso di:
In caso di cessazione di un consigliere prima del termine del mandato, il Consiglio Direttivo può cooptare al suo posto il primo dei non eletti (se presente una graduatoria dall'ultima elezione) oppure un altro socio ordinario ritenuto idoneo, con ratifica alla prima Assemblea utile. Il consigliere cooptato rimane in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio in carica. Qualora vengano a mancare consiglieri tali che il numero dei membri in carica scenda al di sotto di 3, il Presidente o l'Organo di Controllo (se istituito) devono convocare senza indugio l'Assemblea straordinaria per l'elezione dei nuovi consiglieri o la rideterminazione del numero di membri.
Funzionamento: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (o da un Consigliere Fondatore). Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente ordine del giorno inviato con almeno 7 giorni di anticipo (o 3 giorni in caso d'urgenza) a mezzo idoneo (email/PEC). Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità telematiche (videoconferenza), alle medesime condizioni di cui all'art. 9 per le assemblee telematiche.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (normalmente il Presidente). Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Competenze del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati all'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio:
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione.
Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e coincide normalmente con la durata del Consiglio Direttivo; è rieleggibile consecutivamente senza limiti. Egli sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ed esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo, operando in conformità alle deliberazioni di quest'ultimo e dell'Assemblea.
In particolare, il Presidente:
Vicepresidenza e supplenza: In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente (art. 12) o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. In caso di cessazione definitiva del Presidente (dimissioni, decadenza, decesso), il Vicepresidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente tra i consiglieri (o cooptare un nuovo consigliere, se necessario, prima dell'elezione, secondo le procedure statutarie). Fino alla nuova elezione, il Vicepresidente assume ad interim le funzioni di Presidente limitatamente agli affari ordinari.
Revoca del Presidente: Il Presidente può essere revocato dalla sua carica prima della scadenza del mandato esclusivamente per giusta causa e con provvedimento motivato. La revoca deve essere deliberata:
In entrambi i casi, deve essere garantito al Presidente il diritto di essere preventivamente ascoltato a propria difesa. In caso di revoca, il Consiglio Direttivo (o in subordine l'Assemblea) provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente.
Allo scopo di coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, designa al proprio interno:
Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona se il Consiglio lo ritiene opportuno, specialmente in caso di Consiglio Direttivo composto dal numero minimo di membri. Il Consiglio può anche nominare un Vicepresidente vicario e uno o più Vicepresidenti aggiunti con compiti specifici (es. Vicepresidente per le relazioni esterne).
I titolari delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza (o giunta esecutiva) dell'Associazione per il coordinamento operativo, se del caso. Essi riferiscono del proprio operato al Consiglio Direttivo collegialmente.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione con il compito di garantire un elevato livello di qualità nelle attività formative e professionali svolte dai soci e di promuovere la formazione permanente degli stessi. Esso costituisce la "struttura tecnico-scientifica" dell'Associazione dedicata alla formazione continua (ai sensi dell'art. 5, c.2, lett. d) L.4/2013).
Composizione: Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da esperti nelle materie di interesse dell'Associazione (formazione, pedagogia, intelligenza artificiale, tecnologie, etica, ecc.), scelti in parte tra i soci e in parte, se opportuno, anche tra non soci (accademici, professionisti, rappresentanti del mondo del lavoro o degli utenti). Il numero dei componenti e la loro qualifica sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze (indicativamente 3-7 membri). I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per un periodo di 3 anni, rinnovabile. Il Consiglio Direttivo può revocare o sostituire membri del Comitato per giustificati motivi (es. inattività o cessata collaborazione).
Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore, che funge da referente verso il Consiglio Direttivo e presiede le riunioni del Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato può partecipare, con funzione di collegamento, un membro del Consiglio Direttivo (ad esempio il Presidente o un consigliere delegato alla formazione), senza diritto di voto se non parte del Comitato.
Funzioni: Il Comitato Tecnico-Scientifico:
Il funzionamento dettagliato del Comitato può essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo, che stabilisce ad esempio la cadenza delle riunioni (di norma almeno semestrali), le modalità di convocazione, di verbalizzazione e di raccordo con gli organi sociali.
La Commissione Etica è l'organo incaricato di promuovere e vigilare sul rispetto dei principi deontologici del Codice Deontologico da parte dei soci, nonché di intervenire in prima istanza nei procedimenti disciplinari interni. Essa opera per assicurare che l'esercizio della professione da parte dei soci avvenga in conformità ai principi di correttezza, competenza e rispetto degli utenti.
Composizione: La Commissione Etica è composta da 3 membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci (ordinari o fondatori) che offrano garanzia di indipendenza, equilibrio e comprovata moralità. I membri della Commissione Etica non possono contemporaneamente ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Probiviri, al fine di garantire la necessaria autonomia di giudizio. La Commissione elegge tra i suoi membri un Presidente (chiamato anche Garante Etico) che ne coordina i lavori e funge da referente verso gli altri organi. La durata del mandato dei membri della Commissione Etica è di 4 anni, coincidente con il mandato degli organi sociali eletti, ed essi sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
In sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo può nominare d'ufficio i componenti della Commissione Etica, con mandato provvisorio fino alla successiva Assemblea, per consentire l'avvio immediato delle attività disciplinari e deontologiche.
Funzioni: La Commissione Etica:
Le riunioni e le attività della Commissione Etica sono riservate. La Commissione agisce con imparzialità e riservatezza, garantendo il contraddittorio con gli interessati. Di ogni caso trattato viene redatto un fascicolo agli atti, con esito e decisioni, conservato agli archivi dell'organo.
Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia interna dell'Associazione, competente a decidere in via autonoma sui procedimenti disciplinari a carico dei soci e a dirimere eventuali controversie all'interno dell'Associazione. Esso garantisce imparzialità e terzietà nelle decisioni disciplinari, come richiesto dall'art. 5, c.2, lett. a) L.4/2013.
Composizione: Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri titolari e 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci (ordinari o fondatori) oppure tra persone esterne all'Associazione di indubbia indipendenza e competenza (ad esempio professionisti del diritto o figure di garanzia). È auspicabile che almeno uno dei membri titolari sia un esperto in materie giuridiche o abbia esperienza in organi di disciplina. I Probiviri non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo né della Commissione Etica. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo mandato. In caso di cessazione anticipata di un Probiviro, subentra un supplente secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'Assemblea, fino a nuova elezione.
Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri un Presidente del Collegio, che coordina i lavori e cura le comunicazioni verso l'esterno. Il Collegio può adottare un regolamento interno di procedura, purché in armonia con lo Statuto e il Codice Deontologico.
Funzionamento e competenze disciplinari: Il Collegio dei Probiviri, ricevuta dalla Commissione Etica la relazione conclusiva su un procedimento disciplinare (art. 14), esamina il caso in piena autonomia e decide quali sanzioni eventualmente irrogare al socio incolpato. Al fine di garantire il diritto di difesa, il Collegio:
Le possibili sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri può infliggere sono (graduate secondo la gravità):
La decisione del Collegio è adottata a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il deliberato, comprensivo di motivazione, viene comunicato per iscritto al socio interessato e, per conoscenza, al Consiglio Direttivo e alla Commissione Etica, ed è immediatamente esecutivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive nell'ambito associativo. Il socio destinatario di sanzione ha facoltà, esauriti i gradi interni, di ricorrere alle vie legali ordinarie solo per questioni di legittimità o gravi irregolarità del procedimento.
Altre funzioni dei Probiviri: Oltre alla giurisdizione disciplinare, il Collegio dei Probiviri:
Il Collegio dei Probiviri agisce con imparzialità e riservatezza. I suoi membri, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza.
L'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico), se istituito, vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, garantendo la corretta tenuta delle scritture contabili e il rispetto delle norme di legge e statutarie in materia economico-finanziaria. Tale organo, previsto in conformità alle buone prassi associative e alle indicazioni del MIMIT per le associazioni professionali (art. 5 L.4/2013), funge da garante della trasparenza verso i soci e i terzi.
Composizione: L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno (ad esempio in relazione alla crescita dimensionale dell'Associazione o all'entità delle risorse gestite), può nominare un Organo di Controllo. Esso può essere costituito secondo una delle seguenti modalità:
L'Organo di Controllo, collegiale o unico, se istituito, rimane in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata del Revisore Unico o di un Revisore del Collegio, subentra l'eventuale supplente fino alla successiva Assemblea, che provvede alle necessarie integrazioni.
Funzioni: L'Organo di Controllo (se istituito):
L'Organo di Controllo, se istituito, può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di procedure di audit e chiedere al Consiglio Direttivo l'esibizione di documenti, contratti, registri e qualsiasi atto reputi necessario. Può altresì fornire pareri consultivi al Consiglio Direttivo su piani di investimento, progetti onerosi o gestione del patrimonio, se richiesto.
I revisori sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite e rispondono del loro operato secondo quanto previsto dal Codice Civile in tema di mandato. L'incarico di revisore, se affidato a professionista esterno, può prevedere un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Divieto di distribuzione utili: L'Associazione non ha fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale (utili o surplus) non possono in nessun caso essere distribuiti ai soci, neppure in forma indiretta, ma dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione o accantonati a fondi di riserva per future attività. Analogamente, in caso di disavanzi o perdite, l'Assemblea delibererà sulle misure per ripianarli, senza che ciò possa costituire obbligo individuale di contribuzione ulteriore per i soci oltre le quote dovute (salvo volontarie contribuzioni straordinarie).
Esercizio finanziario: L'anno sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio trascorso, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione associativa e da eventuale relazione dell'Organo di Controllo (se istituito). Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale entro il mese di aprile dell'anno successivo (salvo proroghe straordinarie in caso di comprovata necessità o impedimento).
Unitamente al consuntivo, il Consiglio può presentare all'Assemblea un bilancio preventivo dell'esercizio in corso o successivo, con indicazione delle linee di spesa e di entrata previste e delle attività programmate, per informare i soci e ottenerne l'indirizzo e l'approvazione.
I bilanci e i rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione (o pubblicati nell'area riservata del sito web) nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci aventi diritto, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. L'Assemblea approva i bilanci a maggioranza semplice dei voti espressi.
Se per particolari esigenze l'Associazione necessita di contrarre debiti, accendere mutui o compiere operazioni finanziarie straordinarie, tali atti devono essere autorizzati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
In conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013, l'Associazione istituisce un sistema di attestazione della qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai propri soci. Tale attestazione (denominata "Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi") può essere rilasciata, su richiesta, ai Soci Ordinari (e ai Soci Fondatori che esercitino la professione) che siano in regola con gli obblighi associativi e che soddisfino gli standard qualitativi definiti dall'Associazione.
Contenuto dell'attestato: L'attestato, rilasciato sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'Associazione (Presidente), attesta:
L'attestato non equivale in alcun modo ad una abilitazione legale all'esercizio della professione, né costituisce titolo di studio o certificazione di competenza rilasciata da ente terzo: esso è un attestato associativo di natura privatistica, avente lo scopo di rendere trasparenti verso il mercato e l'utenza gli standard qualitativi dei soci e il loro impegno al rispetto di determinati requisiti. In particolare, l'attestato non costituisce comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Validità e rinnovo: L'attestato ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione e viene rinnovato automaticamente ad ogni rinnovo dell'iscrizione per un corrispondente periodo. Su ogni attestato è indicata la data di rilascio e di scadenza. L'attestato perde comunque immediata efficacia in caso di cessazione dell'iscrizione all'Associazione per qualsiasi motivo (recesso, esclusione, morosità), e deve essere ritirato o invalidato dall'Associazione.
Ai fini del rinnovo, il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Comitato Tecnico-Scientifico e sentita la Commissione Etica, verifica che il socio continui a possedere i requisiti richiesti: in particolare, l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale (formazione continua), l'assenza di sanzioni disciplinari a carico e la regolarità amministrativa (quote pagate). Se tali condizioni sono soddisfatte, l'attestato viene confermato per il nuovo periodo; in caso contrario, l'Associazione può sospendere o negare il rinnovo dell'attestato fino alla regolarizzazione della posizione del socio (ad esempio: completamento dei crediti formativi mancanti, ecc.).
Modalità di rilascio: Il Consiglio Direttivo stabilisce le procedure operative per la richiesta e il rilascio dell'attestato. Normalmente, l'attestato viene rilasciato al momento dell'iscrizione (o in occasione del primo rinnovo annuale) a ciascun socio ordinario che ne faccia domanda, contestualmente all'iscrizione nel registro dei soci. Può essere previsto il pagamento di un contributo spese per l'emissione dell'attestato (deliberato dall'Assemblea). L'attestato viene redatto in formato cartaceo e/o elettronico, riportante i dati essenziali del socio, le attestazioni di cui sopra, il numero di iscrizione e i riferimenti dell'Associazione, firmato dal Presidente.
L'Associazione cura la tenuta di un elenco aggiornato degli associati con indicazione dei dati significativi ai fini dell'attestazione (numero di iscrizione, data di prima iscrizione, eventuale possesso di assicurazione RC, eventuali certificazioni UNI, sanzioni disciplinari in corso, ecc.) e provvede ad aggiornare tale elenco almeno annualmente, pubblicando le informazioni rilevanti sul proprio sito web istituzionale, accessibili al pubblico, come richiesto dall'art. 5 L.4/2013. L'Associazione, su richiesta, fornisce conferma a terzi circa la validità dell'attestato di un proprio socio e il suo stato di iscrizione.
I soci che utilizzano il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale attestato di qualità hanno l'obbligo di indicare, nelle comunicazioni rivolte ai clienti, il proprio numero di iscrizione all'Associazione (art. 8, c.2 L.4/2013) e di comportarsi in modo da non ingenerare confusione con eventuali attestazioni o certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati. Ogni abuso nell'utilizzo dell'attestato o ogni informazione non veritiera contenuta nello stesso sarà perseguita ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e del Codice Deontologico dell'Associazione.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da un'Assemblea Straordinaria convocata espressamente per tale oggetto (v. art. 9), con le modalità e le maggioranze ivi previste. In particolare, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto e della maggioranza dei Soci Fondatori.
In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria:
È in ogni caso esclusa la distribuzione tra i soci del patrimonio residuo, anche in forme indirette.
Compiuta la liquidazione e la devoluzione, i liquidatori richiedono la cancellazione dell'Associazione da eventuali registri o albi in cui fosse iscritta e espletano gli adempimenti di legge relativi alla cessazione dell'ente.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt. 36 e segg. c.c.), della Legge 14/2013 e delle altre normative vigenti in materia.
L'Associazione adotta un Codice Deontologico che definisce le regole di condotta professionale per gli associati. Il Codice Deontologico, e le sue eventuali modifiche, sono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Etica. La violazione del Codice comporta l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti. Il Codice Deontologico ed i successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i soci e resi pubblici attraverso il sito web dell'Associazione.
L'Assemblea può approvare specifici Regolamenti interni per disciplinare dettagli operativi dell'attività associativa non trattati dallo Statuto (ad esempio: modalità delle elezioni sociali, procedure di funzionamento degli organi, sistemi di attribuzione dei crediti formativi, etc.). I regolamenti attuativi devono essere coerenti con lo Statuto e con la normativa vigente. In caso di contrasto prevale quanto disposto dallo Statuto.
Tutela dei dati personali: l’Associazione garantisce che i dati personali dei Soci (e dei terzi con cui entra in relazione) siano trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e della normativa italiana vigente in materia di privacy.
Norme transitorie (costituzione): In sede di costituzione dell'Associazione, i Soci Fondatori riuniti in Assemblea hanno nominato il primo Consiglio Direttivo, nelle persone di [Nome Cognome 1] (Presidente), [Nome Cognome 2] (Vicepresidente/Tesoriere) e [Nome Cognome 3] (Segretario). Il primo mandato avrà termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla costituzione. Alla medesima Assemblea si provvederà all'elezione dei nuovi organi sociali secondo le norme statutarie.
Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea dei Soci Fondatori in data 20/05/2025 e entra immediatamente in vigore. Esso annulla e sostituisce ogni eventuale precedente regolamentazione interna in contrasto. I Soci Fondatori sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la registrazione dello Statuto e per la richiesta di inclusione dell'Associazione nell'elenco tenuto dal Ministero (MIMIT) ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.4/2013 (Sezione II - associazioni professionali che rilasciano attestazione di qualità).